IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS; Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'ENPALS; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90; 1° agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987, n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947; Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994; Visto l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003; Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con riferimento: a) all'osservazione concernente l'opportunita' di trasfondere le norme residue del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme di dettaglio, ovvero di materia gia' disciplinata in modo uniforme per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del 1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di contabilita' e amministrazione; b) all'osservazione concernente l'opportunita' di introdurre un procedimento di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia e' affidata alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa mancano le necessarie indicazioni di legge; c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale funzione e' invece disciplinata dalla normativa di rango primario richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento; d) all'osservazione concernente la problematica della rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina 1'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato: «Ente», in conformita' ai principi di carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 81, quinto comma, della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aveni valore di legge e i regolamenti». - Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1947, n. 178. - Il testo della legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26 (Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1950, n. 41. - Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173. - Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90 (Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1983, n. 92. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 669 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1983, n. 338. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 1006 (Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1987, n. 35. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1987, n. 119. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 201 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1987, n. 120. - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947, e' il seguente: «Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalita': 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9 tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso altro Ente.». - Il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: «32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.». - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 419 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178. - Il testo dellart. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente: «2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.». - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente: «Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il Direttore generale. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza. 6. Il Direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.». - Il testo dell'art. 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), e' il seguente: «Art. 43 (Norme in materia di ENPALS). - 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003: a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS; b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) la disciplina prevista all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.». - Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.